Statuto Calabresi Digitali
Titolo I – Disposizioni Generali
Art. 1 – Denominazione, Sede e Durata
È costituita l’Associazione denominata “Calabresi Digitali” con sede legale in Reggio Calabria, e avente durata illimitata, salvo i casi di scioglimento e liquidazione di cui all’art. 24. “Calabresi Digitali” è una libera associazione privata senza fini di lucro.
Art. 2 – Scopo, Valori, Azioni
2.1 Attivare un processo di cambiamento e di crescita sociale attraverso la promozione della cultura digitale, dell’innovazione, della sostenibilità e dell’economia della condivisione della conoscenza (knowledge sharing economy), anche attraverso la costituzione delle comunità di pratica online volte a immaginare miglioramenti nella comunità territoriale, in particolare quella calabrese.
2.2 Individuare percorsi/modelli innovativi di partecipazione e di integrazione sociale, nelle sue varie forme di espressione, connesse all’utilizzo di strumenti tecnologici, infrastrutture digitali, dispositivi mobili, social media, wiki, crowdsourcing, ecc.
2.3 Incoraggiare processi di smart citizenship e di coinvolgimento attivo della cittadinanza, sia online che offline.
2.4 Sostenere tra i giovani l’innovazione e le iniziative imprenditoriali, anche attraverso il crowdfunding, volte a valorizzare le conoscenze e le competenze professionali digitali.
2.5 Incoraggiare e diffondere la cultura dello smart working, considerata come una risorsa strategica per creare nuova occupazione, un’opportunità per i lavoratori così come per le imprese.
2.6 Contribuire a migliorare la comunità e le istituzioni, attivando processi che favoriscano l’alfabetizzazione digitale e la consapevolezza in termini di cyber security, promuovendo e diffondendo una cultura della sicurezza informatica.
2.7 Promuovere lo sviluppo di competenze digitali (digital skills) nella Pubblica Amministrazione e nelle imprese attraverso la formazione professionale e nella società civile, a partire dalle scuole, proponendo percorsi di educazione digitale e di e-learning.
2.8 Favorire la creazione di un network composto da nativi digitali, knowledge workers, makers, studiosi, professionisti, imprenditori e da quelle persone appassionate del settore, che abbiano a cuore la crescita della Calabria (quindi dell’Italia, considerata nella sua dimensione europea, internazionale, globale) e che vogliano contribuire attivamente alla trasformazione digitale, in un’ottica di collaborazione e condivisione.
2.9 Favorire il libero accesso a internet, considerato come uno strumento indispensabile per realizzare la libertà di espressione e di opinione.
2.10 L’etica che muove l’associazione “Calabresi Digitali” è imperniata sulla coscienza/responsabilità di incoraggiare la crescita intelligente e inclusiva della comunità seguendo un modello di sviluppo sostenibile, che possa essere condiviso anche dalle generazioni future, in un orizzonte di continuità storico-temporale, cercando sempre di adoperare uno “sguardo lungo”.
Titolo II – I Soggetti
Art. 3 – Caratteristiche e Requisiti
“Calabresi Digitali” è costituita da associati fondatori, associati ordinari e aderenti ed è aperta a tutte le persone fisiche e giuridiche interessate e appassionate alla cultura digitale e allo sviluppo della comunità territoriale. Requisito imprescindibile è l’adesione ai valori e all’oggetto dell’associazione.
Art. 4 – Associati Fondatori
Persone fisiche che sono intervenute alla costituzione dell’associazione. La loro appartenenza all’associazione è a carattere perpetuo. Essi hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Sono associati fondatori coloro i quali hanno sottoscritto l’atto costitutivo.
Art. 5 – Associati Ordinari
5.1 Persone fisiche e giuridiche in possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del presente statuto, che presentano una richiesta di ammissione e la cui domanda è eventualmente accolta dal Consiglio direttivo entro trenta giorni.
5.2 Le persone giuridiche e gli enti privi di personalità giuridica partecipano all’attività istituzionale dell’associazione tramite il loro legale rappresentante o un delegato all’uopo designato, purché non risulti associato a titolo individuale.
5.3 La partecipazione di Università e Centri culturali potrà avvenire anche mediante la messa a disposizione temporanea e a titolo gratuito di propri spazi o di ricercatori o collaboratori scientifici; in tal caso tali enti potranno essere esentati dal contributo sociale con delibera del Consiglio direttivo.
5.4 La partecipazione degli associati ordinari ha durata annuale, tacitamente rinnovabile salvo diversa deliberazione del Consiglio direttivo, o recesso, ed è subordinata al regolare versamento della quota annuale che di volta in volta verrà fissata dal Consiglio direttivo entro l’ultimo trimestre dell’anno precedente.
5.5 Gli associati ordinari hanno diritto di voto, purché in regola con il pagamento delle quote associative, e sono eleggibili alle cariche sociali.
Art. 6 – Aderenti
6.1 Persone fisiche o giuridiche che aderiscono ai valori espressi dall’associazione, ma che non sono associati. Gli aderenti hanno la facoltà di partecipare alla vita associativa di “Calabresi Digitali”. Non partecipano alle elezioni degli organi associativi, né possono essere eletti o designati alle cariche negli organi associativi.
6.2 L’adesione è libera e volontaria.
6.3 L’ammissione degli aderenti avviene a giudizio insindacabile e non motivato del Consiglio direttivo e ha durata annuale tacitamente rinnovabile.
Art. 7 – Recesso dell’Associato e dell’Aderente
7.1 Ogni associato e aderente può notificare in qualsiasi momento la sua volontà di recesso. Tale recesso ha efficacia dal giorno successivo alla ricezione della volontà da parte del Consiglio direttivo.
7.2 La perdita della qualità di associato comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio dell’associazione e non esonera dal pagamento delle quote annuali, non frazionabili, dovute sino al momento della sua efficacia.
Art. 8 – Decadenza dell’Associato
8.1 Dalla qualità di associato si decade quando:
a) non si ottemperi alle disposizioni del presente statuto o alle deliberazioni degli organi sociali;
b) per gli associati ordinari, sia stato omesso il pagamento della quota annuale dopo tre mesi dalla scadenza fissata dal Consiglio direttivo;
c) in qualunque modo si siano tenuti comportamenti che possono arrecare danno anche all’immagine dell’associazione.
8.2 La decadenza è deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei membri ed è comunicata all’associato.
8.3 Gli associati decaduti non possono chiedere la divisione del patrimonio sociale né pretendere la restituzione delle quote associative.
Art. 9 – Diritti e Doveri degli Associati
9.1 Tutti gli associati hanno diritto a:
a) partecipare alle attività sociali;
b) formulare proposte progettuali;
c) usufruire dei servizi offerti dall’associazione;
d) ricevere copia delle pubblicazioni periodiche edite dall’associazione.
9.2 Ciascun associato è tenuto a versare la quota associativa annuale.
9.3 Tutti gli associati devono tutelare gli interessi e le finalità dell’associazione, diffondere quanto più possibile i valori di cui l’associazione si fa promotrice, comunicare agli altri membri l’eventuale partecipazione ad attività esterne a quelle dell’associazione.
9.4 I progetti ideati o realizzati dall’associazione sono di esclusiva proprietà dell’associazione e possono essere trasferiti o utilizzati da terzi previa autorizzazione del Consiglio direttivo.
Titolo III – Struttura, norme e Organi dell’Associazione
Art. 10 – Gratuità delle prestazioni
10.1 Le prestazioni degli associati sono volontarie ed a titolo gratuito.
Resta salva la facoltà dell’associazione di avvalersi, per il raggiungimento dello scopo associativo, di prestazioni di lavoro dipendente o di lavoro autonomo rese dai propri associati o da non associati.
10.2 La decisione sull’assunzione di personale dipendente o sulla collaborazione di prestatori di lavoro autonomo è di competenza del Consiglio direttivo.
Art. 11 – Patrimonio Sociale e Mezzi Finanziari
L’associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività da:
a) patrimonio messo a disposizione dagli associati fondatori;
b) quote d’ingresso e contributi annuali degli associati ordinari;
c) donazioni, elargizioni, lasciti o contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali;
d) proventi di iniziative attuate e/o promosse dall’associazione;
e) partecipazione diretta o indiretta, autonoma o subordinata a progetti e finanziamenti nazionali e/o comunitari.
Art. 12 – Obbligazioni
Ai sensi dell’articolo 38 del Cod. Civ. delle obbligazioni assunte con i terzi risponde il patrimonio dell’associazione nonché, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell’ente associativo.
Art. 13 – Organi Sociali
Sono organi dell’associazione:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario;
f) il Tesoriere.
Art. 14 – Assemblea degli Associati
14.1 L’Assemblea è costituita da tutti gli associati. Le persone giuridiche e gli enti privi di personalità giuridica partecipano all’Assemblea per mezzo dei loro legali rappresentanti o di persona da questi legittimamente delegata.
14.2 L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione ed è convocata dallo stesso in via ordinaria almeno una volta l’anno in qualunque luogo definito all’interno del territorio dell’Unione Europea, per l’approvazione del bilancio, per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi; è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta un/terzo del Consiglio direttivo o su richiesta motivata per iscritto di almeno un/quinto degli associati.
14.3 L’Assemblea degli associati è convocata con preavviso di almeno 7 giorni prima, mediante pubblicazione sul sito internet dell’associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, della data e dell’ora stabilita per la convocazione.
14.4 L’elettorato attivo e passivo spetta a coloro che risultino associati da almeno 180 giorni prima della data in cui si tiene l’Assemblea.
14.5 Ciascun associato ha diritto ad un voto e può rappresentare per delega un massimo di tre associati. L’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati fondatori e con la presenza della maggioranza degli associati ordinari, e delibera con la maggioranza dei voti degli associati ordinari presenti e con la maggioranza dei voti degli associati fondatori presenti.
14.6 L’Assemblea è convocata in seduta straordinaria per le modifiche statutarie, l’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione degli articoli da modificare con il testo delle modifiche proposte.
14.8 La deliberazione dell’Assemblea, convocata in seduta straordinaria, sono adottate con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) degli associati presenti, anche su delega, purché consti il voto favorevole della maggioranza dei fondatori.
Art. 15 – Funzioni dell’Assemblea
L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria per deliberare, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sugli argomenti posti all’ordine del giorno riguardanti l’organizzazione e la gestione dell’associazione medesima.
L’Assemblea in particolare:
- elegge i componenti del Consiglio direttivo per la durata di cinque anni;
- approva il bilancio, nonché la relazione sull’attività svolta, determinando la destinazione dell’avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;
- delibera sugli indirizzi generali dell’attività dell’associazione e su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo.
Art. 16 – Svolgimento dei Lavori dell’Assemblea
16.1 L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in mancanza di questo, dal Segretario.
16.2 Il Segretario accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.
16.3 Dell’Assemblea viene redatto un verbale cartaceo o elettronico da trascriversi entro trenta giorni nell’apposito libro o raccolta elettronica dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 17 – Il Consiglio Direttivo
17.1 L’Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio direttivo composto da un massimo di cinque componenti, eletti dall’Assemblea per un mandato di cinque anni.
17.2 Gli associati fondatori hanno la facoltà di nominare sino a un massimo di tre membri, mentre gli altri componenti sono nominati dall’Assemblea tra i canditati proposti dagli associati ordinari.
17.3 Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o lo richiedano almeno tre dei suoi membri.
17.4 Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza, anche attraverso sistemi di audio/video conferenza, della maggioranza dei componenti e le delibere devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
17.5 Il trattamento economico dei membri del Consiglio direttivo, compreso il Presidente, è stabilito all’atto della loro nomina; comunque spetta agli stessi il rimborso delle spese documentate inerenti alla loro carica compatibilmente con le disponibilità di cassa.
17.6 Nessun trattamento economico per i membri del Consiglio direttivo è previsto per i primi cinque anni di vita dell’Associazione.
Art. 18 – Funzioni del Consiglio Direttivo
18.1 Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere dell’associazione, ed inoltre è suo compito:
a) determinare le attività da svolgere per il raggiungimento dello scopo associativo;
b) deliberare in ordine alla stipula di tutti gli atti e contratti e le convenzioni, i patti, gli accordi inerenti l’attività sociale;
c) sottoporre all’Assemblea eventuali modifiche da apportare allo statuto;
d) predisporre i regolamenti interni;
e) deliberare in ordine all’ammissione e alla decadenza degli associati;
f) stabilire l’entità del contributo annuale associativo e delle quote di ingresso dei nuovi associati;
g) amministrare il patrimonio dell’associazione;
h) istituire commissioni, comitati o gruppi di lavoro;
i) assistere il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni;
l) formulare proposte all’Assemblea;
m) nominare rappresentanti territoriali (Ambassador) che risponderanno direttamente al Consiglio direttivo;
n) il Consiglio direttivo potrà infine istituire una commissione per l’assegnazione di borse di studio o contributi per supportare lo sviluppo di start-up;
18.2 Il Consiglio direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento dello scopo associativo, nulla escluso o eccettuato.
18.3 Le funzioni del Consiglio direttivo di cui alle lettere a) e b) possono essere delegate al Presidente dal Consiglio direttivo, fermo restando le funzioni di indirizzo sulle attività dell’associazione.
18.4 Il Consiglio direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro appositamente nominati e può essere coadiuvato, per particolari questioni, da esperti con remunerazione prestabilita, in regime di lavoro autonomo e non subordinato.
Art. 19 – Il Presidente
19.1 Il Presidente, nominato tra i componenti del Consiglio direttivo, rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, ed altresì:
- convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo;
- cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- formula programmi da sottoporre, una volta approvati dal Consiglio direttivo, al vaglio dell’Assemblea degli associati.
19.2 Il mandato del Presidente dura cinque anni. Il Presidente può essere rieletto.
19.3 Il Presidente può disporre di un fondo per le spese di ordinaria amministrazione, secondo le disposizioni del bilancio preventivo approvato annualmente dall’Assemblea.
19.4 L’associazione formula attraverso il Presidente opinioni motivate pubbliche, ovvero valutazioni, commenti, proposte, pareri, censure, dissensi, su fatti, eventi, situazioni e prassi; su norme, leggi, regolamenti e direttive; su provvedimenti, atti o decisioni amministrative e giudiziarie.
Art. 20 – Il Segretario
20.1 Il Segretario dell’associazione, nominato tra i componenti del Consiglio, resta in carica per la durata del Consiglio direttivo, ovvero per cinque anni, ed è incaricato nella gestione dell’elenco associati, della direzione delle attività organizzative, culturali e scientifiche secondo le istruzioni del Consiglio direttivo stesso di cui fa parte.
20.2 Il Segretario detiene e aggiorna su supporto elettronico:
- il libro degli associati;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni dell’Assemblea;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio direttivo.
Art. 21 – Il Tesoriere
21.1 Il Tesoriere nominato tra i componenti del Consiglio direttivo, resta in carica per la durata del Consiglio direttivo, ovvero per cinque anni, provvede alla gestione della cassa sociale, nonché effettua i pagamenti e gli incassi su indicazione, ovvero sotto il controllo del Consiglio direttivo.
21.2 Il Tesoriere redige il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo che sottopone all’approvazione dell’Assemblea.
21.3 I bilanci preventivo e consuntivo devono essere redatti in conformità alle disposizioni di legge, principi contabili e raccomandazioni emanati dagli organi deputati alla loro statuizione.
21.4 I bilanci devono essere depositati presso la sede dell’associazione almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea in prima convocazione.
21.5 L’esercizio amministrativo coincide con l’anno solare.
21.6 È vietata, sotto qualsiasi forma, la distribuzione di utili o di avanzi di gestione durante la vita dell’associazione, salvi i casi previsti dalla legge.
Art. 22 – Tentativo di Conciliazione e Collegio Arbitrale
22.1 Ogni controversia che dovesse insorgere tra l’associazione e i singoli associati, o tra gli associati medesimi, o tra uno o più di essi e gli Organi associativi in relazione all’interpretazione, all’applicazione e alla validità dello Statuto e, più in generale, all’esercizio dell’attività dell’associazione, sarà sottoposta a conciliazione.
22.2 Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale.
22.3 In caso di insuccesso della conciliazione, la controversia dovrà essere devoluta dalle medesime parti confliggenti alla decisione di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente in riferimento al luogo ove ha sede l’associazione.
22.4 L’arbitrato sarà rituale e l’arbitro deciderà secondo diritto.
Art. 23 – Scioglimento e Liquidazione
23.1 Lo scioglimento, necessario o volontario, e la messa in liquidazione dell’associazione sono deliberate dall’Assemblea in seduta straordinaria con le maggioranze previste all’art. 15 del presente statuto, su proposta del Consiglio direttivo.
23.2 La liquidazione è affidata ad uno o più liquidatori, nominati dall’Assemblea generale, in conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento in cui ad essa si farà luogo.
23.3 L’eventuale attivo netto residuo del patrimonio comune sarà devoluto, su decisione a maggioranza semplice dell’Assemblea, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità aventi analoghe finalità.
Art. 24 – Norma di Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento agli articoli 36 e ss. Cod. Civ., ed alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Art. 25 – Norme Transitorie
Il Consiglio direttivo designato nell’Atto Costitutivo durerà in carica sino alla scadenza del primo quinquennio.